Andrea de Bertolini, Mina Welby e Carlo Casonato. Foto archivio Università di Trento. 

Formazione

UNA LEGGE PER IL FINE VITA

Incontri di bioetica e biodiritto. Tra gli ospiti Mina Welby, presidente dell’Associazione Luca Coscioni

6 novembre 2017
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UNA LEGGE PER IL FINE VITA
di Carlo Casonato
Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento e componente del Comitato Nazionale per la Bioetica.

Siamo probabilmente destinati, in Italia, a rimanere ancora per parecchio tempo senza una legge che disciplini, in forma compiuta, la relazione medico-paziente e che precisi i diritti delle persone che si trovano nella fase finale della propria vita. 

Il disegno di legge che se ne occupa, dopo essere stato approvato nello scorso aprile dalla Camera dei deputati, è stato sepolto in Commissione Igiene Sanità del Senato da oltre 3.000 emendamenti, che ne hanno reso praticamente impossibile la discussione. La proposta di legge passerà ora all’aula del Senato, ma nulla esclude che le stesse forze politiche che l’hanno avversata in Commissione la combattano anche in quella sede, impendendone una approvazione definitiva prima dell’ormai prossimo scioglimento delle Camere.

Appaiono abbastanza incomprensibili i motivi di tale ostruzionismo. Il disegno di legge non fa che confermare e precisare, ad esempio, il diritto del malato di ricevere una informazione comprensibile; il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari, siano essi ordinari o di sostegno vitale come nutrizione e idratazione artificiali; il diritto di ricevere le cure per lenire, per quanto possibile, il dolore; il diritto di manifestare le proprie volontà anticipatamente rispetto al momento in cui sarà persa la capacità concreta di esprimerle (il cosiddetto testamento biologico). Tali istanze sono già state riconosciute dalla maggior parte degli altri Stati e dal diritto internazionale. Per quanto riguarda l’Italia, inoltre, sia la giurisprudenza che il Codice di deontologia medica si sono già trovati ad affrontare tali questioni, giungendo a soluzioni in larga parte sovrapponibili a quelle contenute nel disegno di legge. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, così, sono considerate tendenzialmente vincolanti da tutte queste componenti normative: vanno cioè rispettate, a meno che non siano mutate le condizioni cliniche o le circostanze rispetto a quando sono state espresse.

In altre parti, il disegno di legge introduce novità interessanti. Si tratta, ad esempio, della “pianificazione condivisa delle cure”: quel processo di discussione e di adozione delle scelte mediche che le persone, che già soffrono di patologie croniche a prognosi infausta, potrebbero attivare prima della perdita della propria capacità e vedere poi fedelmente rispettato.
Tali principi, che i più recenti sondaggi dichiarano essere in larga parte condivisi dalla popolazione italiana, potrebbero essere precisati e chiariti a seguito dell’approvazione del disegno di legge.L’approvazione, oltre a fornirne una più piena legittimazione democratica, darebbe maggior serenità alle persone malate e certezza ai professionisti coinvolti. 

Come anticipato, tali principi sono già accolti dalla massima parte degli altri ordinamenti, alcuni dei quali dedicano ormai da tempo la propria attenzione a questioni più complesse. Nel Regno Unito, ad esempio, l’organo titolare della pubblica accusa ha già, nel 2010, considerato di non attivarsi di fronte ad una condotta di assistenza al suicidio, pure prevista come reato, nel caso in cui il suicida abbia espresso una volontà chiara e il sospettato abbia agito per motivi compassionevoli e cercando di dissuadere il malato. In Germania, mentre il codice di deontologia medica vieta qualsiasi atto di aiuto al suicidio, la modifica al codice penale del 2015 ha precisato come non sia responsabile chi agisca a titolo individuale. In Canada, una sentenza della Corte Suprema federale ha dichiarato illegittimo il reato di assistenza al suicidio in quanto sproporzionatamente lesivo del diritto di autodeterminazione delle persone malate e sofferenti. 
La non punibilità dell’assistenza al suicidio, inoltre, è prevista, a determinate condizioni, in un numero crescente di Stati americani, oltre che in Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Olanda. 

Questa tendenza risponde a precise criticità presenti nelle normative che, come in Italia, tutelano il diritto di rifiutare i trattamenti di sostegno vitale, ma puniscono incondizionatamente l’assistenza al suicidio. DJ Fabo, così, avrebbe potuto ottenere l’interruzione della ventilazione meccanica; interruzione che lo avrebbe portato, dopo qualche settimana di dispnea, ad una morte per insufficienza respiratoria. Ciò che invece rimane del tutto vietato, e su cui Marco Cappato verrà a breve processato, è l’assistenza al suicidio, pur in presenza di una malattia inguaribile, di uno stato di sofferenza ritenuto intollerabile e di una volontà piena.
Tale esempio, ma altri se ne potrebbero fare, dimostra come la normativa su cui varrebbe davvero la pena di aprire un dibattito sia quella che vieta in termini assoluti l’assistenza al suicidio e non certo quella che riconosce il mero diritto di rifiutare un trattamento sanitario non voluto.

Dal 17 al 24 ottobre 2017 si è tenuto un ciclo di tre Incontri interdipartimentali di Bioetica e Biodiritto, promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza, dal Dipartimento di Lettere e filosofia e dal CIBIO (Centro di Biologia Integrata). Responsabile scientifico del ciclo è Carlo Casonato. 
Si è parlato di Fine vita: bioetica e diritti martedì 17 ottobre, con Mina Welby (presidente Associazione Luca Coscioni) e Andrea de Bertolini (presidente dell’Ordine degli avvocati di Trento) e mercoledì 18, con Francesca Marin (professoressa dell’Università di Padova) e Loreta Rocchetti (medico e PhD Santé publique, Bioéthique). Martedì 24 ottobre, invece, a discutere de Le nuove frontiere nella ricerca sugli embrioni e sulle cellule staminali è stata Giulia Cavaliere, PhD in Bioetica&Società del King’s College di Londra. Tutti gli incontri si sono tenuti presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento.