Veduta da Greenwich Street delle Torri Gemelle dopo l'impatto sulla Torre Sud, ©Hans Joachim Dudeck | commons.wikimedia.org

Internazionale

SANZIONI E TERRORISMO INTERNAZIONALE

Un quadro giuridico complesso

11 giugno 2018
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Antonino Alì
di Antonino Alì
Professore di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola di studi internazionali dell’Università di Trento.

Il quadro giuridico internazionale, europeo e nazionale nel campo del terrorismo è complesso. In assenza di una convenzione globale sul terrorismo, l'attuale assetto normativo si compone di numerose convenzioni settoriali e regionali sia nel quadro dell'Unione europea che del Consiglio d'Europa. Una delle ragioni che impediscono l'adozione di una convenzione globale sul terrorismo risiede nelle obiezioni di alcuni Stati di vedere così criminalizzato il così detto terrorismo di Stato, ossia l’uso di metodi e strategie di matrice terroristica da parte delle autorità statali. Nella giurisprudenza internazionale ed europea vi è tuttavia una tendenza a definire il crimine di terrorismo nella sua parte centrale o essenziale.

Dal 1998, anno degli attacchi alle ambasciate americane a Nairobi in Kenia e a Dar es Salam in Tanzania, vi è stato un ampio uso di sanzioni mirate (targeted sanctions) nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche. Ad esempio con la Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 del 1999 si è arrivati a bloccare i beni degli appartenenti ad Al Qaeda (AQ), dei loro finanziatori e dei Talebani. Lo stesso regime è stato esteso in tempi relativamente recenti nei confronti dello Stato Islamico (Da’esh) e del Fronte Al Nusra.

Il quadro giuridico si è così ben presto arricchito di strumenti miranti all'effettiva applicazione delle sanzioni: sono stati costituiti comitati per la gestione delle sanzioni e organi per la verifica dell'attuazione delle stesse a livello delle Nazioni Unite. In particolare a seguito dell'11 settembre le Nazioni Unite hanno adottato la Risoluzione 1373 del 2001 demandando agli Stati di adottare sanzioni di carattere autonomo a prescindere da quelle previste dalla risoluzione 1267.

In questo contesto, l'Unione europea ha svolto il ruolo di interfaccia tra le Nazioni Unite e gli Stati membri dell'UE coordinando l'azione sanzionatoria nei confronti del terrorismo. Le misure adottate però sono state oggetto di forti critiche per la mancanza di meccanismi di review e di elementi essenziali di carattere sostanziale. In questo senso il noto caso Kadi davanti alla Corte di giustizia UE è emblematico delle criticità del sistema sanzionatorio delle Nazioni Unite.

Nel sistema penale italiano l’attuazione degli atti internazionali ed europei ha sollevato numerose problematiche. Se da una parte si è sottolineato il valore simbolico di alcune delle norme introdotte nel corso dell'ultimo decennio dall’altra si è evidenziata, in alcuni casi, la loro scarsa applicazione. I problemi dell'anticipazione della tutela sanzionatoria da parte degli Stati e il necessario rispetto degli obblighi internazionali ed europei continuano a determinare non poche frizioni tra esigenze di sicurezza e il rispetto di principi fondamentali del nostro sistema penale.

L’incontro è stato organizzato nell’ambito dell’iniziative del Gruppo europeo di cooperazione territoriale “EUREGIO TIROLO - ALTOADIGE - TRENTINO” con il coordinamento di Antonino Alì. 
Tra i partecipanti: Giuseppe Nesi, Marco Pertile e Roberto Wenin dell'Università di Trento, Marco Gestri dell'Università di Modena Reggio Emilia, Marina Mancini dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Peter Hilpold dell'Università di Innsbruck, Francesco Giumelli dell'Università di Groningen, Kolis Summerer dell'Università libera di Bolzano e Michele Nicoletti dell'Università di Trento e presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.