Fotogramma da un'intervista al professor Cassese (a cura dell'associazione Alumni della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento) 

Formazione

LA DIFFUSIONE DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NEL MONDO

Lectio magistralis di Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale

26 maggio 2016
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LA DIFFUSIONE DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NEL MONDO
di Fulvio Cortese
Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento.

Gli Stati membri delle Nazioni Unite sono 193; di questi, ben 164 hanno adottato un sistema di giustizia costituzionale. È un numero davvero consistente, di fronte al quale porsi una domanda appare più che naturale: "Why Do Countries Adopt Constitutional Review? Perché gli Stati adottano un sistema di giustizia costituzionale?”

In un denso articolo del 2014, comparso sul Journal of Law, Economics and Organization, Tom Ginsburg e Mila Versteeg se lo sono chiesti espressamente e hanno cercato di dare una risposta, individuando nelle evoluzioni del dibattito giuridico internazionale quattro diverse prospettive.
 
Una prospettiva detta "ideational", connessa alla crescente consapevolezza sul nesso esistente tra tutela dei diritti e controllo giurisdizionale. Una di tipo funzionale, legata alla necessità di coordinare e bilanciare continuativamente e in concreto il funzionamento effettivo del tradizionale principio della separazione dei poteri. Una più politica, ossia volta a evidenziare le strette relazioni esistenti tra la giustizia costituzionale e le istanze garantistiche fatte valere dai partiti e, più in generale, dalla composizione elettorale di un certo contesto sociale. Infine, una quarta prospettiva molto più semplice, fondata sul grado di assimilazione diffusa che si viene a creare, spontaneamente, allorché la maggior parte dei Paesi segue una certa opzione.

Con tutta probabilità le quattro tesi sono tutte valide, poiché quasi sempre convergenti, sia pure in diversa misura. La cosa più interessante, tuttavia, è notare che anche nello studio comparatistico dei due brillanti colleghi d'oltreoceano emerge un'evidenza per nulla trascurabile: indipendentemente dal modo con cui è congegnato (diffuso o accentrato; forte o debole; all'interno o all'esterno del potere giudiziario propriamente detto; etc.), il controllo di costituzionalità corrisponde invariabilmente alla trasformazione in senso materialmente democratico di un ordinamento giuridico. Eppure accade spesso che l'accertamento di un'illegittimità costituzionale travolga intere riforme, sconvolga bilanci pubblici, obblighi amministrazioni e privati a nuove e inattese regole di comportamento. La circostanza potrebbe stupire: che cosa c'è, all'apparenza, di meno democratico di un meccanismo con il quale un qualche organo pubblico, di solito estraneo al circuito elettorale, può cancellare il frutto più nobile - la legge - delle istituzioni rappresentative?

L'interrogativo ci riporta necessariamente alle origini di questo meccanismo e alle sue due diverse anime fondatrici, quella statunitense a partire da una celebre sentenza della Supreme Court (caso Marbury v. Madison, 1803) e quella continentale con l'istituzione, nel 1920, del Verfassungsgericht austriaco, e con il successivo, e acceso, dibattito tra due dei più grandi giuristi del Novecento, Hans Kelsen e Carl Schmitt. Da entrambe abbiamo appreso che senza una costituzione il governo degli uomini liberi rischia di diventare meno responsabile e che, pertanto, deve obbligatoriamente sussistere un dispositivo capace di limitarne gli abusi, anche quando paiono sorretti dal massimo consenso. D'altra parte, come ha osservato uno dei più noti e autorevoli studiosi tedeschi del secondo dopoguerra, Ernst-Wolfgang Böckenförde, "lo Stato liberale e secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire".

Ecco, tale acquisizione, oggi, si è fatta globale, sicché ogni qual volta un certo regime vuole dirsi e farsi democratico non può che optare per un giudice indipendente e imparziale che se ne faccia custode e alleato. La giustizia costituzionale non è più patrimonio di alcune esperienze politiche; le sue tecniche, i suoi bilanciamenti e i suoi principi sono diventati orizzonte comune di tutta la tradizione giuridica occidentale.

Grande partecipazione ed entusiasmo per la lectio magistralis del giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese che si è tenuta il 10 maggio in un’affollatissima aula magna presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. La lectio fa parte degli “Incontri di diritto pubblico”. Responsabili scientifici i professori Damiano Florenzano e Fulvio Cortese.