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Formazione

PRATICA MEDICA FRA DEONTOLOGIA, ETICA E DIRITTO

Convergenze e antinomie

23 novembre 2018
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Andrea Perin
Elisabetta Pulice
di Andrea Perin ed Elisabetta Pulice
A. Perin insegna Diritto Penale presso l’Universidad Católica del Norte in Cile, E. Pulice è assistente alla ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento e ricercatrice presso il Laboratorio dei Diritti Fondamentali di Torino.

Rispetto all’esercizio della pratica medica, il diritto è chiamato a mettere ordine nella continua interazione tra i diversi fattori che la caratterizzano, rispettando e valorizzando l’incontro di autonomie di medico e paziente e gestendo le convergenze e antinomie che si producono tra dimensione etica e deontologica, tecnico-scientifica e giuridica.

Una prospettiva particolare sulle convergenze e antinomie che segnano il rapporto fra etica e diritto in ambito medico lo offre lo studio delle riforme Balduzzi (n.189/2012) e Gelli-Bianco (2017) in materia di colpa medica. Le due riforme miravano ad affrontare il problema della “medicina difensiva”, ossia l’esercizio di pratiche mediche condizionate dal timore di incorrere in una sanzione (anche penale) più che dall’obiettivo di fare il bene del paziente. Il diritto penale però non deve rappresentare un incentivo alla realizzazione di condotte “difensive”, talvolta contrarie all’etica professionale. La responsabilità colposa del medico disciplinata dalla legge Balduzzi si basava su due idee principali: da una parte sul riconoscimento dell’importanza delle linee guida e delle buone pratiche che definiscono il dovere di diligenza del medico, dall’altra l’esculsione, almeno in alcuni casi, della rilevanza penale della colpa lieve. 

Tuttavia, a fronte di alcuni limiti messi in evidenza dall’esperienza applicativa, il legislatore è intervenuto adottando la vigente legge Gelli-Bianco (n.24/2017), che prevede il superamento della distinzione fra colpa lieve e colpa grave. Questa riforma ha inoltre introdotto un regime di non punibilità applicabile a quelle condotte che, benchè rispettose delle linee-guida e delle buone pratiche, abbiano provocato un evento lesivo per imperizia (art. 6, che introduce il nuovo art. 590 sexies del codice penale). L’attuale disciplina prevede inoltre criteri legali per il riconoscimento delle linee-guida idonee ad indicare gli standard di diligenza degli esercenti le professioni sanitarie, salvo poi comunque rinviare alle buone pratiche clinico-assistenziali in mancanza delle predette raccomandazioni (art. 5).

Anche la nuova dispozione, però, non convince per molteplici ragioni, anzitutto per la grave incertezza interpretativa testimoniata dalle divergenti pronunce della Corte di Cassazione e dall’intervento non risolutivo delle Sezioni Unite, le quali offrono una definzione del campo applicativo della nuova disciplina che suscita notevoli perplessità a studiosi, professionisti e operatori del settore.

La sfida per il prossimo futuro consisterà nel cogliere e valorizzare ciò che di buono può essere tratto dall’esperienza degli ultimi anni, nella prospettiva  – forse, necessaria – di una ulteriore ridefinizione della disciplina della responsabilità penale del medico. Ma la futura riflessione non portà limitarsi a rimediare gli errori del passato, dovendosi far carico anche delle incognite del futuro. Basti pensare all’impatto che l’Intelligenza artificiale avrà nell’esercizio della medicina (sempre più personalizzata). Sarà possibile e auspicabile la sostituzione del medico da parte di questi sistemi? E chi (o cosa) risponderà in ipotesi di errore? Assisteremo a un nuovo cambio di paradigma nella relazione fra medico e paziente? 

Nella riflessione sulle convergenze e antinomie tra diritto ed etica professionale che caratterizzano tali sfide, un ruolo crescente è svolto dal codice di deontologia medica (CDM), come fonte che si pone tra dimensione giuridica e dimensione etica, tra competenze statali e categoria professionale. L’importanza di questo documento si mostra quando la complessità dell’oggetto da disciplinare e la variabilità del caso concreto rendono indispensabile il riferimento a una fonte più duttile e flessibile della legge. Il CDM è una fonte idonea a integrare, con principi etico-professionali attenti alle specificità delle singole situazioni, anche l’apporto di altri strumenti di codificazione del sapere tecnico-scientifico presi in considerazione dal diritto.

Tra le numerose questioni oggetto di dibattito etico, professionale e giuridico sulle quali il CDM ha preso progressivamente posizione, la riforma del 2014 ha inserito il ruolo di linee guida e protocolli. Da un lato ha riconosciuto e rimarcato la rilevanza di tali fonti e delle evidenze scientifiche, dall’altro ha rafforzato il richiamo agli spazi di autonomia, indipendenza e responsabilità del medico nella loro valutazione e applicazione. Mentre l’attività professionale deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, con riferimento alle linee guida diagnostico-terapeutiche, viene infatti precisato che il medico “tiene conto” di quelle “accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico”. Analogamente, l’adozione di protocolli “impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità ed efficacia sui soggetti coinvolti” (Art 13 CDM).

Quale può essere però la portata concreta delle norme deontologiche sul piano giuridico? E quella del richiamo a tali spazi di autonomia, soprattutto per i profili di responsabilità professionale? La risposta a queste domande è ancora difficile da ricostruire nell’ordinamento italiano in ragione dell’incertezza che caratterizza il rapporto formale tra codice deontologico e sistema delle fonti del diritto. 

Oltre alla rilevanza diretta della deontologia sul piano della responsabilità disciplinare e delle relative sanzioni, il CDM può però assumere rilievo sul piano giuridico in via interpretativa, ad esempio nelle valutazioni giurisprudenziali della condotta del professionista, in ambito sia civile sia penale, o nell’interpretazione in concreto di altre fonti, incluse le linee guide.

Da quanto emerso nel corso del seminario pare quindi difficilmente rimandabile una riflessione su alcuni profili di criticità da superare per valorizzare le convergenze tra deontologia e diritto, evitando che la pluralità di normative e fonti disorienti il medico, in vista di un bilanciamento più coerente e flessibile tra i modelli di autonomia e responsabilità medica che dimensione giuridica e dimensione deontologica esprimono.

A ottobre si è tenuto il seminario “Il medico fra etica, deontologia e diritto: convergenze e antinomie”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Centro Europeo d'Eccellenza Jean Monnet dell'Università di Trento in collaborazione con il progetto di ricerca Fondecyt 11170924 (Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica del Governo del Cile). Alla discussione hanno partecipato il professor Antonio Vallini (Università di Pisa), il dottor Giacomo Beggio (Unità Operativa di Neurochirurgia AULSS8 Berica di Vicenza), i professori Alessandro Melchionda e Carlo Casonato (afferenti all'Università di Trento).
Responsabili scientifici: Simone Penasa, ricercatore e assistente alla ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento; Elisabetta Pulice e Andrea Perin.